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Abbigliamento da lavoro alta visibilità norma EN 471

Gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sono regolamentati da diverse normative europee e nazionali. La norma attualmente in vigore è la norma EN ISO 20471:2013 in vigore dal 28 giugno 2013, spesso associata alla norma EN 343 che fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia, neve, nebbia e umidità.

Per legge il datore di lavoro è obbligato a tutelare le persone che svolgono la propria attività lavorativa quotidiana in prossimità delle strade o sulle strade stesse. La normativa EN471 stabilisce i requisiti minimi per gli indumenti ad alta visibilità, in grado di segnalare visivamente la presenza dell’operatore in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità. La scelta degli indumenti alta visibilità appropriati dipende dal rischio che il lavoratore corre.

Classi indumenti ad alta visibilità

L’ultimo aggiornamento della norma EN 471 del 2013 ha introdotto nuovi requisiti per la certificazione di capi da lavoro ad alta visibilità:

1) Aree retroriflettenti e fluorescenti

Sono state introdotte diverse aree minime di materiale retroriflettente, fluorescente e/o combinato da rispettare. Più è grande la superficie ricoperta più aumenta la classe di certificazione. In totale ci sono 3 classi, la classe 3 è quella con la superficie di materiale fluorescente/ retroriflettente più elevata e corrisponde quindi al livello di protezione più alto.

Questo significa che in futuro non sarà più possibile produrre gilet ad AV di taglie piccole, in quanto la superficie fluorescente sarà troppo piccola. Le bretelle sono escluse dal campo di applicazione della nuova norma.

2) Classi di protezione

Con l’ultimo aggiornamento sono state inserite nuove classi di protezione:

Classe 3: livello massimo

Requisiti minimi

richiesto per le persone che lavorano o sono in prossimità di autostrade, extraurbane, urbane e negli aeroporti.

  • minimo materiale di fondo fluorescente: 0,80 m2
  • minimo materiale retroriflettente: 0,20 m2
  • 4 metri di nastro riflettente largo 5cm

i capi devono coprire il torace e avere bande di materiale riflettente su maniche e/o gambe dei pantaloni (i pantaloni possono essere quindi certificati classe 3 solo se abbinati a una giacca). Come capo singolo possono arrivare massimo alla classe 2.

Capi certificabili:

giacche lunghe, giubbotti con maniche, tute da lavoro, completi giacca/pantaloni.

Classe 2: livello medio

richiesto per qualsiasi persona che lavora in prossimità o su strade extraurbane, urbane, locali, anche per i corrieri.

Requisiti minimi

  • minimo materiale di fondo fluorescente: 0,50 m2
  • minimo materiale retroriflettente: 0,13 m2
  • 2,60 metri di nastro riflettente largo 5cm

Capi certificabili:

gilet, tuniche aperte sui fianchi, pettorine, pantaloni.

Classe 1: livello minimo

richiesto per qualsiasi persona che lavora su una strada privata.

Requisiti minimi

  • minimo materiale di fondo fluorescente: 0,14m2
  • minimo materiale retroriflettente: 0,10m2
  • 2 metri di nastro riflettente largo 5cm

Capi certificabili:

pantaloni e gilet ad alta visibilità.

Come interpretare le icone di sicurezza?

Nella scheda prodotto dei nostri indumenti da lavoro ad alta visibilità troverete l’icona per indicare la classe di protezione e di superficie fluorescente:

Classi EN 471 Classe 1 Classe 2 Classe 3
materiale di fondo fluorescente (in m²) 0,14 0,50 0,80
materiale retroriflettente (in m²) 0,10 0,13 0,20

Questa icona per esempio deve essere letta così:

Il primo numero corrisponde alla metratura del materiale di fondo fluorescente che in questo caso corrisponde alla classe 3, il secondo numero indica invece la metratura di materiale retroriflettente e anche questa corrisponde alla massima classe di sicurezza 3.

Abbigliamento ad alta visibilità certificato con normative precedenti

L’ultima revisione della norma è la versione EN ISO 20471:2013, questo è lo standard di riferimento da rispettare, questo però non significa che non si possano più acquistare o portare prodotti certificati secondo le vecchie norme. Le norme EN471 vengono infatti aggiornate ogni 5 anni, e la prima versione della norma EN471 risale già al 1994.

Abbigliamento da lavoro di protezione contro il freddo EN342

La norma EN 342 fa parte delle norme contro le intemperie e specifica i requisiti dell’abbigliamento di protezione contro il freddo a temperature inferiori a -5 C°. I capi certificati EN 342 garantiscono una copertura dal freddo (2 C° | -5 C°) al magazzino frigorifero (-25 C°) fino al congelatore (-40C°). Questa norma valuta i seguenti valori: classe di permeabilità all’aria, isolamento termico e livello di traspirabilità.

Abbigliamento di protezione con il clima fresco EN14058

Questa norma stabilisce i requisiti di protezione contro il clima fresco di capi di abbigliamento che proteggono solo una parte del corpo come gilet, giacche, mantelli e pantaloni. Questi indumenti da lavoro sono concepiti per essere utilizzati ad una temperatura moderatamente bassa (-5 C° e più) per proteggere contro il raffreddamento locale. Gli indumenti da lavoro certificati EN14058 non sono utilizzati soltanto per attività svolte all’esterno come per esempio nell’edilizia, ma anche per lavori svolti in locali interni freddi come per esempio nell’industria alimentare.

Abbigliamento di protezione contro la pioggia EN 343

L’abbigliamento da lavoro contro le intemperie fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia, nebbia, neve e umidità. Per l’abbigliamento da lavoro contro il freddo invece bisogna far riferimento alla normativa EN 342.

La norma EN 343 può apparire insieme altre norme come la norma EN 471. In questo caso si tratta di abbigliamento ad alta visibilità contro le intemperie. Facendo riferimento a queste norme potrete trovare facilmente gli indumenti da lavoro più adatti per la vostra mansione e requisiti di sicurezza.

Classificazioni EN 343

L’abbigliamento contro le intemperie è classificato secondo due criteri:

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA

Viene misurata la resistenza alla penetrazione del materiale esterno e delle cuciture sotto una pressione dell’acquqa di (980+/-50) Pa/min. Esistono due livelli 1 (meno impermeabile), 2 (più impermeabile)

RESISTENZA ALL'EVAPORAZIONE

Questo valore indica l’ostacolo al passaggio del vapore acqueo di un indumento da lavoro oppure l’ostacolo all’evaporazione del sudore sulla superficie della pelle. Più un capo è resistente all’evaporazione, più costituisce un ostacolo importante al passaggio del vapore acqueo: un prodotto traspirante ha una resistenza all’evaporazione debole. La resistenza all’evaporazione è divisa in 3 classi, dalla meno traspirante alla più traspirante.

Come interpretare le icone di sicurezza?

Nella scheda prodotto dei nostri indumenti da lavoro contro la pioggia e le intemperie troverete l’icona per indicare la classe di protezione:

Classi EN 343 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Resistenza alla penetrazione dell’acqua  (Pa) PRIMA* wp > 8000 Pa - -
Cuciture anteriori* wp > 8000 Pa wp > 8000 Pa wp > 13000 Pa
Dopo* - wp > 8000 Pa wp > 13000 Pa
Resistenza d‘evaporazione (m².Pa/W) 150 < AP 20 < AP < 150 AP < 20
*prima/dopo il trattamento del tessuto

Questa icona per esempio deve essere letta così:

La prima cifra indica la resistenza alla penetrazione dell’acqua dell’indumento da lavoro e la secondo la resistenza all’evaporazione e quindi la traspirabilità del capo. In questo caso il l’abbigliamento contro la pioggia ha una resistenza alla penetrazione dell’acqua classe 3 e classe 1 per la traspirabilità.

Le normative che regolano i Dispositivi di Protezione Individuale

Il simbolo CE indica che i prodotti (DPI) sui quali è apposto, rispettano lo standard europeo che regola la loro progettazione e la loro produzione.

La comunità europea

Nel 1989 la Comunità Europea ha pubblicato due direttive riguardanti la fabbricazione e l’uso durante il lavoro di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

  • La direttiva 89/686/CEE sulla fabbricazione di DPI
  • La direttiva 89/656/CEE sulla utilizzazione di DPI durante il lavoro.

 

La normativa

Le direttive sui Dispositivi di Protezione Individuale stabiliscono con termini generali:

«Le richieste essenziali che devono essere osservate per vendere DPI all’interno dell’unione Europea e per impiegare DPI sul luogo del lavoro; queste sono state recepite nell’ordinamento legislativo Italiano rispettivamente con Decreto Legislativo 475/92 e 626/94».

 

Valutazione dei rischi

L’individuazione e la scelta dei dispositivi individuali di protezione è conseguente ad una prima analisi dei fattori di rischio presenti in tutte le fasi di lavorazione ed alla verifica della messa in atto di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari per eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio.
L’analisi preventiva è indispensabile sia per individuare, sia per scegliere con correttezza, i Dispositivi di Protezione Individuali.

 

Le categorie di rischio

I Dispositivi Protezione Individuale sono stati suddivisi in tre categorie (Articolo 4 Decreto Legislativo 475/92).

 

PRIMA CATEGORIA

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervento di organismi notificati).

 

SECONDA CATEGORIA

Appartengono alla seconda categoria, i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. (Rilascio di attestazione CE di tipo da parte di un organismo notificato solo all’atto della progettazione del Dispositivo Individuale di Protezione).

 

TERZA CATEGORIA

Appartengono alla terza categoria, i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi di carattere permanente.
Rilascio di attestazione CE di tipo da parte di un organismo notificato con controllo almeno annuale del prodotto nelle seguenti forme a scelta del fabbricante:

  • controllo del prodotto finito
  • controllo del sistema di qualità